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Art. 73

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Art. 73

1. Il produttore di fonogrammi, nonchè gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.
((Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato))
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2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonchè le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

((2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile nè può in alcun modo formare oggetto di cessione))
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Art. 73

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1. Il produttore di fonogrammi, nonchè gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonchè le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
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Art. 73



Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonchè gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo
((della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia))
, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonchè le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Art. 73

((Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonchè gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi.
L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.))


La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonchè le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Art. 73



Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, indipendentemente dal diritto esclusivo riconosciutogli dall'articolo precedente, ha diritto di esigere un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici esercizi.
((Il produttore deve ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori interessati l'ammontare del compenso suddetto))
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((La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonchè le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento))
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Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Art. 73



Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, indipendentemente dal diritto esclusivo riconosciutogli dall'articolo precedente, ha diritto di esigere un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici esercizi.

Il compenso è liquidato secondo le norme del regolamento.

Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.