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Art. 71

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Art. 71

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1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purchè l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
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Art. 71



Le bande musicali e le fanfare dei Corpi armati dello Stato e della Gioventù italiana del Littorio possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purchè l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.