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Art. 66

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Art. 66

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1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonchè gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purchè indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
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Art. 66



I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali anche radiofonici, purchè si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.