Storia delle versioni

Art. 62

Confronta due date

Art. 62

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1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.
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Art. 62



Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno è stata registrata, non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul disco o apparecchio le indicazioni seguenti:
1) titolo dell'opera riprodotta;
2) nome dell'autore;
3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
4)data della fabbricazione.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.