Art. 61
L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:
1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci;
2) di riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;
3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro istrumento meccanico sopraindicato.
La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in commercio non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.
Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.