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Art. 58

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Art. 58



Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra l'
((Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ))
e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.

Art. 58



Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra l'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.