Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra l'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.