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Art. 55

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Art. 55

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1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purchè la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

2. È consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.
))

Art. 55



Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purchè la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.