Storia delle versioni

Art. 44

Confronta due date

Art. 44



Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica
((e il direttore artistico))
. (53)

--------------
AGGIORNAMENTO (53)

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.

Art. 44



Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica
((, il direttore artistico e il traduttore))
.
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.

Art. 44



Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.