Art. 32
I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano trent'anni dalla prima proiezione pubblica, purchè questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta. Se tale termine sia sorpassato, la tutela dura trent'anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera è stata prodotta.