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Art. 32

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Art. 32

((Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.))
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."

Art. 32



I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano cinquanta anni dalla prima proiezione pubblica, purchè questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta. Se tale termine è stato sorpassato la tutela dura cinquanta anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera è stata prodotta.
((14))
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."

Art. 32

((I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano cinquanta anni dalla prima proiezione pubblica, purchè questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta. Se tale termine è stato sorpassato la tutela dura cinquanta anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera è stata prodotta))
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Art. 32



I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano trent'anni dalla prima proiezione pubblica, purchè questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta. Se tale termine sia sorpassato, la tutela dura trent'anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera è stata prodotta.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.