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Art. 31

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Art. 31

((Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.))
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."

Art. 31



Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione dovunque avvenuta e qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, purchè la pubblicazione avvenga entro vent'anni dalla morte dell'autore.
((14))
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni."

Art. 31



Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione dovunque avvenuta e qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, purchè la pubblicazione avvenga entro vent'anni dalla morte dell'autore.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.