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Art. 190

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Art. 190



È istituito presso il Ministero della cultura popolare un Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Il Comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

((Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.))

Art. 190



È istituito presso il Ministero della cultura popolare un Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Il Comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.