Storia delle versioni

Art. 178

Confronta due date

Art. 178

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1993, N. 159))

Art. 178



Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.

Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.