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Art. 177

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Art. 177

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1993, N. 159))

Art. 177



Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall'editore, a favore della Cassa di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 per cento.

Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto è ridotto alla metà.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.