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Art. 176

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Art. 176

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30))

Art. 176



Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell'autore della elaborazione, l'ammontare del diritto demaniale è determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.