Art. 175
Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di una opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato, da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell'opera.
L'ammontare del diritto demaniale è determinato con decreto Reale da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, è attribuita all'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, sulla base dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'Ente suddetto per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni.