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Art. 172

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Art. 172

((
1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonchè la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.
))

Art. 172



Se i fatti preveduti nell'articolo
((171))
sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a lire diecimila.

Con la stessa pena è punito chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto
degli articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154 ;
c) viola le norme degli articoli 175 e 176.

COMMA ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1993, N. 159.

Art. 172



Se i fatti preveduti nell'articolo precedente sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a lire diecimila.

Con la stessa pena è punito chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto
degli articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154 ;
c) viola le norme degli articoli 175 e 176.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1993, N. 159))
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Art. 172



Se i fatti preveduti nell'articolo precedente sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a lire diecimila.

Con la stessa pena è punito chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto
degli articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154 ;
c) viola le norme degli articoli 175 e 176.

È punito con l'ammenda fino a lire duemila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.