Art. 172
Se i fatti preveduti nell'articolo precedente sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a lire diecimila.
Con la stessa pena è punito chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto
degli articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154 ;
c) viola le norme degli articoli 175 e 176.
È punito con l'ammenda fino a lire duemila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178.