Art. 161
Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, può essere ordinata dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.
Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.
L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.