1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.
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Art. 155
I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con Regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.