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Art. 153

Confronta due date

Art. 153

((
1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.
))

Art. 153



Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo all'
(( Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ))
, nel termine stabilito dal regolamento.

Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

Art. 153



Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo all'Ente italiano per il diritto di autore, nel termine stabilito dal regolamento.

Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.