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Art. 152

Confronta due date

Art. 152

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1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.

2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.

3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.
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Art. 152



Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono così determinate:
2 % per aumenti di valore non eccedenti . L. 10.000
3 % per aumenti di valore superiori a . . » 10.000
4 % per aumenti di valore superiori a . . » 30.000
5 % per aumenti di valore superiori a . . » 50.000
6 % per aumenti di valore superiori a . . » 75.000
7 % per aumenti di valore superiori a . . » 100.000
8 % per aumenti di valore superiori a . . » 125.000
9 % per aumenti di valore superiori a . . » 150.000
10 % per aumenti di valore superiori a . . » 175.000
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.