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Art. 151

Confronta due date

Art. 151

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1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta.
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Art. 151



La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica a termini dell'art. 144 è fissata nella misura dell'uno per cento sino alla somma di lire 50.000, del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alle lire 100.000, e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.