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Art. 150

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Art. 150

1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita
((fino a 50.000 euro;))
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.

3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Art. 150

((
1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro;
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.

3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.
))

Art. 150



I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del Codice civile; in difetto dei successori sopra indicati, essi sono devoluti alla Cassa di previdenza e di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti.

Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.