Art. 149
Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:
a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del R. decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607;
b) le vendite giudiziarie;
c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;
d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;
e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite da terzi.