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Art. 149

Confronta due date

Art. 149

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1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.
))

Art. 149



Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:
a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del R. decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607;
b) le vendite giudiziarie;
c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;
d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;
e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite da terzi.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.