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Art. 148

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1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.
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Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore, ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte dall'incisione originaria e firmate dall'autore.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.