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Art. 146

Confronta due date

Art. 146

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1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.

2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.
))

Art. 146



Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni e le stampe, a lire cinquemila per le pitture e a lire diecimila per le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.