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Art. 144

Confronta due date

Art. 144

((
1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.

2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.
))

Art. 144

((Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione.))


L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono, tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.

Art. 144



Gli autori delle opere delle arti figurative, relizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere stesse, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione.

L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono, tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.