((L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano))
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Art. 108
L'autore che abbia compiuto diciotto anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da esso create e di esercitare le azioni che ne derivano.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.