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Art. 103

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Art. 103



È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220))
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Nel registro di cui al primo comma sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. (46)

Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220))
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La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.

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AGGIORNAMENTO (46)

La L. 14 novembre 2016, n. 220 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Art. 103



È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del registro nonchè la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione.

((Nel registro di cui al primo comma))
sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
((46))


Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.

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AGGIORNAMENTO (46)

La L. 14 novembre 2016, n. 220 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Art. 103



È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

((La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del registro nonchè la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione))
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In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Per le opere cinematografiche
((e per le opere audiovisive))
la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.

Art. 103



È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

L'
((Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ))
cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.

Art. 103



È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

L'Ente italiano per il diritto di autore cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

((Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi))
.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

((I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici))
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Art. 103



È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

L'Ente italiano per il diritto di autore cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.