Art. 3
Destinazione del cinque per mille
1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della legge, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro; fino a tale anno la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continua ad essere destinata al sostegno degli enti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 1 e 4 comma 1 della citata
legge n. 106 del 2016, si vedano note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2, comma 4-novies, del citato
decreto-legge n. 40 del 2010, si vedano note alle premesse.
- Si riporta l'
art. 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111:
«46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.».