Storia delle versioni

Art. 55

Confronta due date

Art. 55

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2018, N. 51))

Art. 55

(Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.