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D.Lgs. 196/2003
Art. 49
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Confronta due date
Prima data
19/09/2018 — oggi
01/01/2004 — 18/09/2018
Seconda data
19/09/2018 — oggi
01/01/2004 — 18/09/2018
Confronta
19/09/2018 — oggi
in vigore
Art. 49
((ARTICOLO ABROGATO DAL
D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
))
01/01/2004 — 18/09/2018
Art. 49
(Disposizioni di attuazione)
1.
Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del
decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334
, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente
codice nella materia penale
e civile.
Nota all'art. 49:
- Il
decreto Ministeriale 30 settembre 1989, n. 334
, reca: «Regolamento per l'esecuzione del
codice di procedura penale
.».
Fonte:
Normattiva
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza
CC BY 4.0
.