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Art. 49

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Art. 49

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 49

(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.
Nota all'art. 49:
- Il decreto Ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, reca: «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.».
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.