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Art. 48

Confronta due date

Art. 48

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 48

(Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.