Note all'art. 179:
- Il testo vigente dell'
art. 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339 (Per la tutela del rapporto di lavoro domestico), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:
«Art. 6 (Diritti e doveri). - Il lavoratore è tenuto a:
prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro;
Il datore di lavoro è tenuto a:
corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese;
fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrità fisica e morale del lavoratore stesso, nonchè una nutrizione sana e sufficiente;
tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione;
[garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;]
lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.».
- Per il testo vigente dell'
art. 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), vedi in nota all'art. 171.
- Il testo vigente dell'
art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (Attuazione della
direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:
«Art. 12 (Sanzioni). - 1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui all'art. 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 19981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'art. 10, al Garante per la protezione dei dati personali.».