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Art. 173

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Art. 173

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 173

(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonchè di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: "11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 è abrogato.
Note all'art. 173:
- Il testo vigente dell'art. 9 della legge 30 settembre 1993, n. 388, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:
«Art. 9. - 1. L'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'art. 108 della Convenzione, è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Essa è altresì competente per le attività di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. È fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorità dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto.
2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonchè di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.».
- Il testo vigente dell'art. 10 della legge 30 settembre 1993, n. 388, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:
«Art. 10. - 1. Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonchè quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalità di utilizzazione, le autorità che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi.
2. (Soppresso).
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.