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Art. 109 — (Dati statistici relativi all'evento della nascita)

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Art. 109

(Dati statistici relativi all'evento della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonchè per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'istituto nazionale
((di statistica, sentiti i Ministri))
della salute, dell'interno e il Garante.

Art. 109

(Dati statistici relativi all'evento della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonchè per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Nota all'art. 109:
- Il decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349 reca: «Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni».
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.