Storia delle versioni

Art. 107 — (( (Trattamento di categorie particolari di dati personali). ))

Confronta due date

Art. 107

(( (Trattamento di categorie particolari di dati personali). ))
((
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies.
))

Art. 107

(Trattamento di dati sensibili)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.