L. 633/1941
Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
La legge sul diritto d'autore: chi esegue musiche altrui in pubblico (anche gratis, anche per beneficenza) deve comunque autorizzazione/compenso agli aventi diritto, salvo le poche eccezioni previste dalla legge stessa.
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16/07/1941 · testo su Normattiva
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